04-28# Regola di S. Benedetto. Capitolo 70: Divieto di arrogarsi la riprensione dei confratelli _ Nel monastero si deve sopprimere decisamente ogni occasione di arbitri e di soprusi; perciò dichiariamo che non è permesso ad alcuno di infliggere la scomunica o un castigo corporale a un confratello, senza l'autorizzazione dell'abate. I colpevoli di tale trasgressione siano rimproverati alla presenza dell'intera comunità, affinché anche gli altri ne abbiano timore. I ragazzi, però, rimangano fino a quindici anni sotto la disciplina e l'oculata vigilanza di tutti, ma sempre con grande moderazione e buon senso. Chi poi si arrogasse una qualsiasi autorità sugli adulti, senza il comando dell'abate, o si inquietasse irragionevolmente con i ragazzi, sia sottoposto alla punizione prevista dalla Regola, perché sta scritto: "Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te".