04-27# Regola di S. Benedetto. Capitolo 69: Divieto di arrogarsi le difese dei confratelli _ Bisogna evitare in tutti i modi che per qualsiasi motivo un monaco si provi a difendere un altro o ad assumerne in certo modo la protezione, anche se ci fosse tra loro un qualsiasi vincolo di parentela. I monaci si guardino assolutamente da un simile abuso, che può costituire una pericolosissima occasione di disordini o di scandali. Se qualcuno trasgredisse queste norme, sia punito con la massima severità.